Denominazione e sede
Art. 1
L’Associazione Culturale denominata “INFORMATICA E DIDATTICA” ha sede in Mantova in via Gandolfo, 17/A presso la Scuola Media Statale “M. Sacchi”.
Essa non persegue finalità di lucro.
Regolamentazione
Art. 2
L’Associazione è regolamentata da presente Statuto e dalle eventuali disposizioni che saranno emanate dagli organi competenti.
Scopi
Art. 3
L’Associazione ha come scopi:
- La diffusione della cultura informatica con gli strumenti e i mezzi considerati più adatti a valorizzarne la valenza di strumento interdisciplinare di ricomposizione del sapere, del lavoro, delle funzioni e dei ruoli, operando nell’ambito della produzione e della diffusione delle informazioni e delle conoscenze a partire dalla scuola, ma in collegamento con tutti í soggetti che operano con strumenti e fini analoghi;
- Un’attività di ricerca e di aggiornamento nel campo dell’informatica e della didattica non intese come semplici tecniche o metodologie, ma come strumenti di cultura e di formazione personale;
- La produzione, la raccolta e la diffusione di materiali relativi ad ogni significativa esperienza riguardante l’informatica e 1a didattica realizzate su territorio nazionale ed estero;
- La promozione di dibattiti, convegni, conferenze, spettacoli e di ogni altra forma di comunicazione e dì informazione utile al raggiungimento di quanto ai punti 1, 2, 3 del presente articolo.
Art. 4
L’Associazione è a tempo indeterminato.
Patrimonio ed entrate
Art. 5
Le entrate dell’Associazione sono così costituite:
- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da eventuali contributi od elargizioni da parte di associati o di terzi.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l’Associazione stessa sia o possa diventare proprietaria.
Dell’amministrazione annualmente sarà dato conto all’Assemblea dei soci regolarmente convocata, mediante presentazione del bilancio redatto secondo le norme che regalano la materia
La quota associativa viene annualmente stabilita dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Soci
Art. 6
Modalità dì ammissione.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, le cui domande, redatte per iscritto, siano state approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Categorie di soci.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci onorari: sono tali coloro che, per particolari ragioni di benemerenza, di meriti scientifici nel campo della ricerca informatica e/o didattica vengono riconosciuti tali per deliberazione del Consiglio Direttivo. Essi non pagano quote sociali;
- soci ordinari: sono tali coloro che siano ammessi a far parte dell’Associazione a norma dell’art. 6;
- soci sostenitori: sono tali coloro che versano un contributo superiore alla quota sociale e che sono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
Diritti ed obblighi.
La domanda di ammissione a di riammissione, ovvero l’accettazione di qualifica di socio onorario o sostenitore, di per se implica nel richiedente o nell’accettante la perfetta conoscenza e la piena osservanza ed accettazione delle norme statutarie ed eventuali disposizioni regolamentari, dei diritti, dei doveri ed oneri facenti capo all’associato.
I soci hanno indistintamente tutti i diritti e doveri che loro competono per l’appartenenza all’Associazione. In particolare hanno diritto di voto nelle assemblee e di usufruire dei servizi messi a loro disposizione.
I soci dovranno notificare agli organi in carica dell’Associazione ogni eventuale cambiamento di indirizzo o recapito.
Art. 9
Durata del rapporto associativo.
I soci ordinari assumono all’atto della loro ammissione, impegno annuale di associazione. Il rapporto sociale si intende riassunto qualora non sia presentata domanda scritta di recesso entro il 15 dicembre. Nonostante la mancata presentazione della domanda di recesso, il Consiglio Direttivo pro-nuncerà la decadenza del socio qualora questi non abbia versato la somma corrispondente alla sua quota entro il giorno 15 dicembre.
Art. 10
Dimissioni.
Le dimissioni dovranno essere presentate dal socio per iscritto ed opereranno dal giorno stesso in cui saranno approvate dal Consiglio Direttivo a cui è fatto obbligo di pronunciarsi entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente del l’Associazione;
- il Consiglio Direttivo.
Art. 12
Assemblea.
I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, nel mese di ottobre, mediante comunicazione scritta diretta o mediante affissione all’albo dell’Associazione contenente l’Ordine del Giorno, almeno venti giorni prima della data dell’assemblea.
L’Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo, discute e delibera sui programmi futuri ed esprime proposte al Consiglio Direttivo.
Inoltre essa approva il Bilancio Consuntivo.
Presieduta dal Presidente dell’Associazione o da persona da lui delegata.
Può essere convocata un’Assemblea straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà dei soci oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 13
Presidente dell’associazione.
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti e nei rapporti con i terzi nonché in giudizio. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta; rimane in carica un anno e può essere rieletto. Egli può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi su proposta di 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 14
Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri. Esso viene eletto annualmente dall’Assemblea ordinaria dei soci di cui all’Art. 12. I suoi membri sono rieleggibili.
Esso elegge fra i suoi membri il Presidente dell’Associazione, l’eventuale Vice Presidente, la Segretaria Tecnica, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni o decadenza di alcuni dei suoi membri, provvede a surrogarli.
Altresì, quando lo ritenga opportuno, avvalersi della collaborazione di esperti che, via via, si rivelino utili allo svolgimento delle attività statutarie.
Le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere presentate al Presidente e saranno accettate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica risulti inferiore a tre e non ci sia possibilità di surroghe, si procede alla convocazione di un’Assemblea Straordinaria per eleggere i membri mancanti.
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri e facoltà di ordinaria amministrazione.
In particolare esso delibera sulla stipulazione, risoluzione, modificazione di contratti di gestione, di locazione ed in genere di qualunque contratto e atto giuridico che ad esso sembri utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio provvede ad eventuali modifiche relative al funzionamento dell’attività sociale, della sede e dei relativi servizi. Redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea, provvede al normale andamento dell’associazione, alla conservazione del suo patrimonio, alla buona amministrazione dello stesso, curando gli incassi ed autorizzando le spese con mandato al tesoriere o a chi ne fa le veci; propone l’ammontare della quota annuale di iscrizione che dovrà essere approvata dall’Assemblea.
Art. 15
Validità delle riunioni.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre dei membri effettivi. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.
Art. 16
Tesoriere.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e a dare il preavviso, anche verbale, ai soci morosi.
Egli provvede all’incasso di qualsiasi somma e al pagamento delle spese di gestione come stabilito dagli Organi competenti
Art. 17
Segreteria Tecnica.
La Segreteria Tecnica, composta da uno o due membri, curerà l’attuazione pratica delle disposizioni del Consiglio Direttivo e provvederà a indire, su richiesta del Presidente o del Consiglio, l’Assemblea dei soci e a redigere il verbale delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 18
È prevista la formazione di gruppi di lavoro che svolgono attività dì ricerca; essi sono tenuti a dare regolare resoconto delle proprie attività durante l’assemblea ordinaria dei soci e a mettere a disposizione di tutti i soci il materiale eventualmente prodotto.
Art. 19
Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio Direttivo conferirà tutti i poteri al liquidatore, da esso nominato, compresa la devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 20
Disposizioni finali.
Per quanto non contemplato in questa Statuto si fa rinvio alle norme consuetudinarie e di legge.
Mantova, lí 19 marzo 1991